STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCI CLUB FIOCCO GIAVENO

1° COSTITUZIONE - SEDE

Il giorno 19 aprile 2013 si è costituita un'associazione sportiva dilettantistica, denominata "SCI CLUB FIOCCO GIAVENO" UNIONE SPORTIVA. L'associazione ha sede in GIAVENO PIAZZA SAN LORENZO n° 20. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in ogni altro luogo, purché in Italia, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo e con l'unica formalità delle variazioni presso gli Uffici competenti al rilascio del Codice Fiscale dell'Associazione.

2° SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, ed ha finalità di promuovere la pratica sportiva e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative. E' infatti costituita da persone liberamente associate.

L'Associazione consegue lo scopo di favorire la pratica sportiva ed è indirizzata al conseguimento di obiettivi comunitari e pertanto rivolta a soggetti senza limiti di età e a tutta la collettività.

I suoi scopi sono: divulgare nel sociale la conoscenza e l'approfondimento della attività sportiva in genere con particolare propensione alla diffusione dello sport soprattutto nei bambini, negli adolescenti, nei giovani e negli adulti, intesa come mezzo di formazione dei soci; sviluppare l'associazionismo sportivo; svolgere attività a favore di terzi, e non esclusivamente a favore degli associati, in attività anche didattiche, aperte ai giovani e non, mediante l'organizzazione di stage, corsi, gite, scuole, seminari, campionati, ecc.; fare opera di volontariato a favore di terzi per promuovere lo svolgimento di attività per la conoscenza, l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in ogni sua forma; organizzare e realizzare in proprio e/o per conto terzi, manifestazioni sportive sia in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, incentivando scambi sportivi - ricreativi e/o gemellaggi con gruppi sportivi italiani e stranieri; collaborare con soggetti pubblici e provati, associazioni che perseguano gli stessi scopi e con finalità affini, aderendo ad organismi nazionali quali ad esempio CONI, FISI, CSI ed altri similari, mantenendo comunque e sempre la propria autonomia; promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa che risultasse idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

3° OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone l'impegno prioritario, dell'aggregazione della nostra comunità con la cooperazione e la collaborazione di altre Associazioni similari; della crescita e della miglioria della conoscenza e della pratica sportiva, attraverso figure qualificate e strumenti atti a favorire di vario genere.

E' compito dell'Associazione favorire l'estensione di attività sportive anche in collaborazione con altre Associazioni che non siano in contrasto con il presente Statuto.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna con il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione: la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

L'Associazione mantiene ed estende i contatti con i terzi mediante anche delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili agli scopi sociali, provvedono alla diffusione di tutto quanto stabilito nell'oggetto sociale.

4° ASSOCIATI

Possono essere associati ordinari dell'Associazione tutti coloro, che maggiorenni e non, liberi, ne condividano e ne accettino gli scopi e le finalità e i modi di attuazione.

Il numero degli associati è illimitato.

La partecipazione alla vita associativa non è soggetta a limiti temporali.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti riuniti in Assemblea. La richiesta d'associazione dovrà essere formulata indicando le generalità complete del richiedente. La qualifica di associato è subordinata al pagamento della quota sociale. L'ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale.

Gli associati verseranno annualmente un contributo associativo, stabilito dagli organi preposti ed in funzione della copertura delle spese dell'Associazione.

5° DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

La qualifica di associato non è trasmettibile, neanche in caso di decesso, e la quota associativa non è rimborsabile.

Ciascun associato può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto e presentata al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e con voto segreto. L'esclusione di un associato non può essere deliberata che per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'inottemperanza delle disposizioni di tale Statuto; l'omesso o tardivo pagamento di quote o contributi associativi; qualsiasi azione che arrechi danni materiali o morali all'associazione, ecc.

6° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente del Consiglio direttivo.

7° CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione verrà effettuata tramite affissione in bacheca collocata all'interno o in prossimità all'esterno della sede, o in alternativa con mezzi idonei che possano certificare l'avvenuta comunicazione. Nell'avviso di convocazione che verrà affisso con almeno 15 giorni di preavviso verranno indicati, data, ora e ordine del giorno.

L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

I compiti dell'assemblea sono:

  • approvare il bilancio e/o rendiconto economico - finanziario preventivo e consuntivo;
  • eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
  • approvare modificazioni del presente statuto.

8° DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Tutti gli associati hanno diritto al voto se in regola con la quota associativa annuale per l'anno in corso.

Ogni associato ha un voto a norma dell'articolo 2532, 2° comma del Codice Civile.

Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima. Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti presenti.

Alle assemblee convocate per modificare il presente Statuto o per sciogliere la associazione le deliberazioni devono essere valide con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Le votazioni possono essere effettuate in modo palese per alzata di mano o segrete.

Non sono ammesse deleghe se non per quanto concerne deliberazioni in caso di assemblea straordinaria e in ogni caso non più di una per associato.

9° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, il Delegato alle Attività Ricreative, il Delegato alle Attività Sportive, il Direttore Sportivo Tecnico e i Componenti lo STAFF Tecnico.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio direttivo, oltre quelli eventualmente e specificatamente ad esso demandati dall'assemblea:

  • formulare il programma annuale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
  • predisporre le relazioni da presentare all'assemblea degli associati;
  • aprire un conto corrente bancario e/o postale da parte del Presidente con firme disgiunte con Vice Presidente e Tesoriere;
  • deliberare per l'accettazione di donazioni, oblazioni, lasciti e contribuzioni varie in denaro e non;
  • proporre all'assemblea per l'approvazione eventuali regolamenti interni o modifiche di questo statuto;
  • acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e stipulare mutui e/o finanziamenti pubblici e/o privati e concedere pegno e/o ipoteca relativamente beni sociali;
  • deliberare in merito alla decadenza o espulsione di un associato.

10° DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

11° MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri, denominati consiglieri, ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati aventi diritto di voto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo. Ha la responsabilità a far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica della associazione, di cui responsabilmente firma gli atti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente gli stessi possono essere sostituiti temporaneamente e non oltre 6 mesi dal Consigliere più anziano. Trascorso tale termine si dovrà andare alla rielezione del Presidente e/o del Vice Presidente in seno al Consiglio direttivo in carica nel quinquennio. Il Segretario tiene aggiornato il libro verbali assemblee, così come tutta la corrispondenza in uscita ed in entrata. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro soci, redige tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi della associazione, verificando anche la validità dei verbali apponendo la sua firma e facendola apporre anche dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Presidente della assemblea. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza della associazione da lui riscosse o affidategli, ed è tenuto a presentare i conti in qualsiasi momento e ad ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti la movimentazione economica - finanziaria e fiscale della associazione. Il tesoriere non potrà in alcun modo ritirare somme di denaro da Istituti bancari, come non potrà effettuare pagamenti e/o riscossioni se non con regolare mandato del Presidente o del Vice Presidente in assenza del Presidente con l'avvallo del Consiglio direttivo.

Cura la redazione della contabilità annua e al termine dell'anno fiscale redige il bilancio o rendiconto economico della associazione predisponendo una relazione dell'andamento economico patrimoniale della associazione che dovrà essere portato alla assemblea della associazione per l'approvazione. Tiene aggiornati i libri e i registri della associazione facendo l'inventario del materiale sociale. E' autorizzato a gestire un fondo cassa stabilito come importo minimo e massimo dal Consiglio direttivo utile al pagamento di piccole spese della associazione di cui dovrà darne giustificazione.

12° STAFF TECNICO

L'associazione, sin dalla sua Costituzione, riconosce la necessità, per quanto concerne l'aspetto Tecnico - Sportivo, di istituire uno Staff, composto da un minimo di numero tre associati ad un massimo di dieci, che avrà quale compito esclusivo la gestione tecnica per quello che concerne gli aspetti sportivi e la pratica delle sole attività sportive oggetto di tale associazione.

Nello specifico, i Tecnici saranno nominati dal Consiglio Direttivo come indicato nel precedente Articolo 9 di codesto Statuto e potranno rimanere in carica per un massimo di 5 anni e saranno rieleggibili. Alla data di costituzione di tale associazione potranno comparire all'atto di costituzione e saranno nominati dal Consiglio Direttivo appena insediatosi per un periodo di anni 5.

I membri dovranno sottostare alle norme che regolamentano tale associazione, alle regole sportive e alle norme e regolamenti del CONI, della FISI e di tutti gli Enti Sportivi Italiani e Internazionali riconosciuti dalle vigenti norme e da quelle future, con cui l'associazione instaurerà rapporti tecnico - sportivi e per le quali è riconosciuta una responsabilità oggettiva ai membri dello Staff Tecnico della Associazione.

13° FINANZIAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento della associazione sportiva sono coperte dalle seguenti entrate:

  • Quote degli associati;
  • Entrate derivanti da eventuali donazioni o lasciti in denaro e non;
  • Erogazioni conseguenti gli stanziamenti deliberati dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalla Provincia, da Comuni, enti locali, istituzioni, enti pubblici e/o privati, associazioni, ecc.;
  • Ricavi derivanti da attività commerciali, produttive, professionali che siano "marginali";
  • Contributi versati dagli associati.

I bilanci preventivi e consultivi dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima della convocazione della assemblea e saranno visionabili da tutti gli associati aventi diritto.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare ed il relativo rendiconto economico o bilancio dovrà esser redatto per la approvazione alla assemblea entro il mese di marzo dell'anno successivo o in casi particolari entro il mese di maggio su delibera del consiglio direttivo.

14° FONDO SOCIALE

Le quote che versano inizialmente i soci fondatori confluiscono nel fondo sociale di Costituzione così come vi confluiscono le quote versate dagli associati ordinari.

Durante la vita sociale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non derivino da norme di Legge.

15° SCIOGLIMENTO

Nel caso di cessazione della attività sociale, per cause previste dal Codice civile, lo scioglimento della associazione è deliberato dalla assemblea a maggioranza di almeno due terzi degli associati presenti aventi diritto, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore anche tra i non soci, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della associazione, il fondo comune della stessa e tutti i beni mobili ed immobili relativi alla associazione saranno devoluti, esperita la liquidazione, ad organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

Per quanto non previsto in questo Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato italiano in materia specifica.

Il presente Statuto è composto di n° 15 Articolo

Giaveno, 19 aprile 2013