STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD SCI CLUB FIOCCO GIAVENO
1° DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
- E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. mm. ii., l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Sci Club Fiocco Giaveno".
- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Giaveno, Piazza Renato Ruffinatti, 16 ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale può essere stabilito, all'interno del territorio italiano, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L'Associazione farà uso dell'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
2° FINALITA' E ATTIVITA'
- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
- b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- c) operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- d) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
- e) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni;
- f) promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana.
- In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di Alpinismo, Atletica Leggera, Nordic e Fitwalking, Mountain bike, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Combinata nordica, Sci Alpino e Sci d'erba.
- Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
- L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la corretta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
3° AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
- Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- La qualifica di associato è subordinata al pagamento della quota sociale annuale, stabilita dagli organi preposti e dà diritto a ricevere la tessera sociale.
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4° DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
- Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- In particolare, hanno il diritto di
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili.
- Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
5° PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
- La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- L’associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all’Associazione può essere escluso previa delibera del Consiglio Direttivo, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato.
- L’associato può sempre recedere dall’Associazione. L’associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell’anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
- Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
6° TESSERATI
- Assumono la qualità di Tesserati dell’Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall’Associazione medesima, condividendone le finalità.
- I Tesserati non assumono la qualità di Socio, né i diritti e doveri ad essa legati. L’adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- Il Tesserato, qualora l’Ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisterà lo status di tesserato e sarà legato all’Associazione per tutta la durata del tesseramento come previsto dagli Enti sportivi di riferimento.
- Ai sensi dell’art.15, comma 1, D.L.gs. 37/2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’Associazione, secondo gli status previsti dall’Ente sportivo.
- Il Tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate e riconosciute dell’Ente sportivo di appartenenza dell’Associazione per i quali è tesserato, nonché concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamenti dell’Ente sportivo di appartenenza.
- I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dell’Ente sportivo di appartenenza dell’Associazione nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell’Ente sportivo.
- I tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme dettate dell’Ente sportivo di tesseramento nonché dell’Associazione.
7° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.
8° ASSEMBLEA
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall’Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
- L’Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell’associazione.
- L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) delibera lo scioglimento;
- f) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9° CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
- L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del quinto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
- A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
- a) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- c) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;
- d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- e) la deliberazione sull’ammissione/esclusione degli associati, nonché sull’esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
- È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
10° IL PRESIDENTE
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’Assemblea, che adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all'attività compiuta.
- Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e/o del Vice Presidente, gli stessi possono essere sostituiti temporaneamente e comunque non oltre i 6 mesi dal Consigliere più anziano.
- Trascorso il termine di 6 mesi dall’indisponibilità o decadenza del Presidente e/o Vice Presidente, si dovrà andare alla rielezione di questi, in seno al Consigli Direttivo in carica per il quinquennio.
11° SEGRETARIO
- Il Segretario viene eletto a maggioranza assoluta, durante la prima seduta del Consiglio Direttivo.
- I compiti del Segretario sono i seguenti:
- a) Tenere aggiornato, presso la sede dell’Associazione, il libro dei verbali delle assemblee dei Soci.
- b) Tenere aggiornato, presso la sede dell’Associazione, il libro dei verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo.
- c) Tenere aggiornata, presso la sede dell’Associazione, tutta la corrispondenza in entrata e in uscita.
- d) Tenere aggiornato, presso la sede dell’Associazione, il Libro dei Soci, anche in formato elettronico.
- e) Redigere i verbali del Consiglio Direttivo e degli organi dell’Associazione, verificandone inoltre la validità apponendo la propria firma e facendola apporre anche dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’assemblea dei Soci.
12° TESORIERE
- Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli e viene eletto a maggioranza assoluta, durante la prima seduta del Consiglio Direttivo.
- I compiti del Tesoriere sono i seguenti:
- a) Presentare i conti in qualsiasi momento e ad ogni richiesta del Presidente.
- b) Provvedere alla tenuta, anche in forma elettronica, del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti la movimentazione economica-finanziaria e fiscale dell’Associazione, presso la sede dell’Associazione.
- c) Effettuare pagamenti e/o riscossioni solo con regolare mandato del Presidente, del Vice Presidente oppure, in assenza di queste due figure, con l’avvallo del Consiglio Direttivo.
- d) Curare la redazione della contabilità annua e al termine dell’anno fiscale, redigere il bilancio o rendiconto economico dell’Associazione predisponendo una relazione dell’andamento economico patrimoniale dell’Associazione che dovrà essere successivamente portato all’assemblea dei Soci per l’approvazione.
- e) Tenere aggiornati, presso la sede dell’Associazione, i libri e i registri dell’associazione facendo l’inventario del materiale sociale.
- f) Gestire il fondo cassa, il cui ammontare massimo e minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo, utile al pagamento di piccole spese dell’Associazione di cui dovrà dare giustificazione.
- I l Tesoriere non può in alcun modo ritirare somme di denaro da Istituti bancari.
13° STAFF TECNICO
- L’Associazione, sin dalla sua Costituzione, riconosce la necessità, per quanto concerne l’aspetto tecnico-sportivo, di istituire uno Staff che avrà quale compito esclusivo la gestione tecnica per quello che concerne gli aspetti sportivi e la pratica delle sole attività sportive oggetto dell’Associazione.
- Lo Staff Tecnico è composto da un minimo di 3 associati ad un massimo di 10.
- I Tecnici sono nominati dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta, rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.
- I membri dello Staff Tecnico dovranno sottostare alle norme che regolamentano questa associazione, alle regole sportive e alle norme e regolamenti del CONI, della FISI e di tutti gli Enti Sportivi Italiani e Internazionali riconosciuti dalle vigenti norme e da quelle future, con cui l’Associazione instaurerà rapporti tecnico-sportivi e per le quali è riconosciuta una responsabilità oggettiva ai membri dello Staff Tecnico dell’Associazione.
14° PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RISORSE ECONOMICHE
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
- Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioni attuative.
15° RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO
- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Il rendiconto è redatto annualmente, è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
- Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
16° LIBRI SOCIALI
- L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
17° SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
- In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
18° RINVIO
- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Il presente Statuto è composto di n° 18 Articoli
Giaveno, 20 Giugno 2024